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Contributo a fondo perduto, quali PMI non possono riceverlo

Pubblicato il 04 Agosto 2020

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L’Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare che contiene alcune precisazioni legate al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del DL 34/20 ovvero il Decreto Rilancio, convertito in Legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 2020.

Per esempio, chiarisce che le società in liquidazione volontaria possono accedere al bonus per l’emergenza Covid-19 a patto che lo stato di liquidazione sia sopraggiunto dopo il 31 gennaio 2020 e quindi sia effettivamente una conseguenza della crisi sanitaria ed economica. Un altro punto riguarda sia le imprese che i lavoratori con Partita IVA che da aprile 2019 ad aprile 2020 non hanno fatturato; si riferisce ad attività stagionali che aprono magari solo nella stagione invernale. Questo tipo di attività non hanno invece diritto al contributo. Insomma, la circolare ci consente di interpretare ancora meglio il testo del Governo e capire chi ha diritto e chi invece rimane escluso dall’agevolazione.

Contributo a fondo perduto Covid-19: caratteristiche

Il contributo a fondo perduto è uno dei principali aiuti statali previsti a seguito della chiusura causata dal Covid-19. È pensato per le attività imprenditoriali, per chi lavora autonomamente, per i titolari di Partita IVA, per chi lavora nel settore e ha un reddito agrario: tutti questi attori sociali non devono aver superato nel 2019 un totale di ricavi di 5 milioni di euro e nell’aprile 2020 devono aver fatturato un terzo rispetto allo stesso mese del 2019, dimostrando così di essere stati danneggiati dall’emergenza sanitaria.

Le domande possono essere presentate entro il 13 agosto, mentre per gli eredi la scadenza è il 24 agosto. La richiesta deve essere inoltrata online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dove è presente anche una sezione dedicata esclusivamente alla misura.

Visti i tanti dubbi legati alla misura, l’ente ha voluto chiarire alcuni punti all’interno della circolare 22/2020. Nello specifico, i chiarimenti riguardano l’applicazione della norma, i requisiti per ottenere il contributo, i casi particolari, il contributo per gli eredi e le soluzioni per restituire il bonus in caso di rinuncia.

Contributo a fondo perduto: dubbi e risposte

Uno di principali nodi da sciogliere riguardava le società in liquidazione volontaria. Non hanno diritto al bonus le aziende che al 31 gennaio 2020 (data dello stato di emergenza Covid-19) siano state già in fase di liquidazione. Infatti, in questo caso “l’attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica” come si legge nella circolare. Se invece lo stato di liquidazione volontaria è successivo al 31 gennaio 2020 si può richiedere e ottenere il contributo.

Le imprese che abbiano fatturato zero sia ad aprile 2019 che ad aprile 2020 non hanno diritto al contributo, a meno che non abbiano iniziato la loro attività o aperto partita IVA dopo il 1° gennaio 2019 o abbiano sede legale/operativa in uno dei comuni più danneggiati da calamità in stato di emergenza al 31 gennaio 2020. L’elenco dei comuni è pubblicato nella circolare.

Diversa è la questione per le imprese che abbiano avviato una nuova attività diversa da quella principale a partire da gennaio 2019. In questo caso si tiene conto della somma dei due fatturati, quindi se, per esempio, si superano i 5 milioni di euro di ricavi non si ha diritto al contributo.

Per leggere interamente il testo è possibile accedere al documento online reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

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