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Dropshipping in Italia: cosa c’è da sapere su fatturazione e fiscalità

Pubblicato il 04 Giugno 2021

Una raccolta dei principali aspetti fiscali e tributari da conoscere per apire un'attività di dropshipping in Italia. Ecco cosa sapere e le regole da rispettare

Contenuto:

Il dropshipping è un’attività di intermediazione fra cliente e venditore utilizzata nelle vendite e-commerce. In pratica il venditore non gestisce il prodotto direttamente ma si affida a un dropshipper, che si occupa della spedizione e dell’evasione dell’ordine. Questo permette al venditore di non gestire né le scorte di magazzino, né l’inventario.

Ma come funziona il dropshipping in Italia dal punto di vista della fiscalità? Come è noto, il sistema fiscale italiano non si distingue per praticità e semplificazione: sarà così anche per il dropshipping? È quello che vogliamo scoprire.

Dropshipping e fiscalità: a cosa fare attenzione?

Il contratto di dropshipping altro non è che una modalità di vendita che, dal punto di vista fiscale, rientra nella categoria e-commerce. Il meccanismo è semplice: il cliente (A) ordina un oggetto al venditore (B), il quale a sua volta inoltra l’ordine al fornitore dropshipper (C).

In questa catena, C si occupa della spedizione ad A (con il packaging scelto da B), mentre A paga B per il bene acquisito ed infine B chiude il cerchio pagando C per il servizio svolto, solitamente sulla base di una percentuale del prezzo di vendita.

Ma come si attiva questa modalità di vendita per il tuo e-commerce? La normativa vigente in Italia classifica la gestione di un e-commerce come attività imprenditoriale non occasionale e, per tale motivo, con obbligo di Partita IVA indipendentemente dal volume di affari prodotto.

La Partita IVA, per il venditore residente in Italia, deve contenere il Codice Attività ATECO, che per il dropshipping è il numero 47.91.10 relativo al “Commercio elettronico al dettaglio di prodotti via Internet”.

Ricapitolando, questi sono i primi passi per esercitare correttamente il dropshipping in Italia:

  • Apertura di Partita IVA (Codice ATECO 47.91.10)
  • Iscrizione al Registro delle Imprese
  • Iscrizione all’INPS

Le novità fiscali sul dropshipping in Italia

Mentre scriviamo si contano i giorni per la tanto attesa semplificazione degli obblighi IVA a carico dei soggetti passivi operanti nel commercio e-commerce transfrontaliero verso il consumatore finale. Tale semplificazione sarà operativa, salvo proroghe, dal 1° luglio 2021 grazie all’entrata in vigore sia delle modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, sia della Direttiva 2017/2455/UE del 5 dicembre 2017.

Ecco quali sono le novità sostanziali che ci attendono:

  • L’introduzione del regime OSS (One Stop Shop)/IOSS (Import One Stop Shop) che estende il MOSS (Mini one Stop Shop) alle vendite online di beni materiali che partono da uno Stato UE e sono destinati a consumatori finali di un altro Stato membro, nonché alle prestazione di servizi B2C forniti a consumatori finali comunitari da fornitore non ivi stabilito e assoggettate al regime IVA dello Stato membro di fruizione dei medesimi servizi.
  • Cancellazione delle soglie attualmente in vigore sull’applicazione dell’IVA alle vendite online all’interno dell’Unione Europea. Tali limiti sono sostituiti da un’unica soglia minima, applicata da tutti gli Stati UE e pari a 10.000 €, sotto la quale il venditore è sempre abilitato ad applicare l’IVA del proprio Paese a meno di esplicita rinuncia e della scelta di applicazione dell’IVA del Paese del consumatore finale.

Applicazione OSS/IOSS dropshipping Italia

In sostanza i regimi OSS/IOSS sono la fattiva introduzione di un sistema digitale unico europeo di assolvimento dell’IVA, che amplia il concetto di MOSS applicato esclusivamente ai servizi elettronici e di telecomunicazioni e che riguarda le seguenti macro categorie:

  • vendita a distanza intracomunitaria di beni;
  • vendita a distanza di beni importati da Paesi terzi (esclusi i beni soggetti ad accise);
  • vendita a distanza di beni sul territorio nazionale;
  • prestazione di servizi da parte di soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE, ma non nello Stato membro di consumo dei consumatori finali; oppure prestazione di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE.

Per quanto riguarda i beni materiali tale regime si applica esclusivamente se le vendite sono effettuate da fornitore, o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (p. es. una piattaforma e-commerce, un marketplace e strumenti online analoghi).

Dropshipping fatturazione: procedura pratica

Come abbiamo anticipato, il dropshipping segue le normative fiscali e-commerce e ciò vale anche per la fatturazione. Il giro, in linea di massima, è quindi questo:

  1. Il fornitore (dropshipper) emette fattura all’e-commerce (venditore) per la spedizione/vendita effettuata.
  2. Il venditore e-commerce registra la fattura di acquisto e, al contempo, emette la fattura per la vendita al cliente finale.

Esempio applicazione IVA dropshipping Italia verso Italia

Nel primo esempio tutto il ‘giro’ si svolge su territorio italiano e fra soggetti operanti e residenti in Italia:

  • L’e-commerce applica l’IVA italiana per la vendita della merce al consumatore finale ed emette fattura elettronica, o annota la vendita nel registro dei corrispettivi.
  • Il fornitore (dropshipper) emettere fattura elettronica con aliquota IVA italiana all’e-commerce ed invia la merce al consumatore in Italia.

Esempio applicazione IVA dropshipping Italia verso Paese UE

Il consumatore finale si trova in un Paese UE e il fornitore in Italia. In questo caso, grazie alla Direttiva UE 2455 del 5 dicembre 2017, a partire dal 1° luglio, sarà possibile applicare il sistema MOSS ai beni fisici e il venditore potrà procedere in questo modo:

  • emissione fattura al consumatore finale con IVA secondo il Paese di residenza del medesimo (se l’importo supera i 10.000 €), oppure applicazione aliquota IVA italiana se il venditore aderisce al regime OSS.
  • presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione IVA trimestrale, con distinzione dei corrispettivi a seconda del Paese UE di riferimento;
  • versamento IVA all’Agenzia delle Entrate che provvede a rigirarla ai Paesi di spettanza, al netto di un eventuale costo per le spese di riscossione.
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