Skip to main content
Home | Credito d’imposta COVID-19: le PMI possono cederli a terzi
BlogNews PMI

Credito d’imposta COVID-19: le PMI possono cederli a terzi

Pubblicato il 29 Maggio 2020

Le aziende colpite da Covid-19 potranno cedere il proprio credito di imposta secondo le regole diffuse dall’Agenzia delle Entrate. Ecco tutti i dettagli

Contenuto:

L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha avuto numerose ripercussioni per aziende e professionisti, che ora si trovano a dover sostenere spese di diverso tipo con meno risorse a disposizione. Tra i nuovi costi aziendali emergono quelli determinati dall’acquisto dei DPI o altri strumenti anti-contagio. Senza contare le spese ordinarie, come gli affitti.

Insomma, le imprese ora devono ripartire cercando di compensare il tempo perso, impegnandosi per offrire luoghi di lavoro sicuri e sanificati. Naturalmente non possono evitare di pagare affitti, il personale o eventuali finanziamenti. Fortunatamente, hanno a disposizione dei crediti di imposta che da ora possono anche cedere a terzi per ottenere liquidità velocemente. L’Agenzia delle Entrate ha diffuso tutte le regole e soprattutto ha sottolineato che la cessione si potrà eseguire entro il 31 dicembre 2021 e non potrà essere rimborsata negli anni successivi. Ecco come fare.

Crediti di imposta legati al Covid-19 cedibili: ecco quali sono

Il Governo ha varato diverse agevolazioni fiscali pensate per sostenere le aziende e farle risparmiare dove possibile. L’articolo 122 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) offre la possibilità alle piccole e medie aziende di cedere i seguenti crediti di imposta nati appositamente per permettere alle imprese di affrontare la crisi sanitaria:

  • Credito di imposta per botteghe e negozi: è presente all’interno del Decreto Cura Italia e viene riconosciuto per il 2020 per un importo pari al 60% del canone di locazione totale relativo al mese di marzo 2020. Questo credito è valido solo per gli immobili della categoria catastale C/1.
  • Credito di imposta per canoni di locazione degli immobili per utilizzo non abitativo: è destinato a esercenti, chi si occupa di arte e altri professionisti che hanno registrato ricavi non superiori a 5 milioni di euro per il periodo di imposta precedente fino al 19 maggio 2020. Il credito di imposta è del 60% dell’affitto mensile relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 nel caso di locali destinati ad attività industriali, commerciali, agricole, turistiche o dove si esercita la libera professione.
  • Credito di imposta del 30% per tutti i contratti a prestazioni complesse e affitti destinati ad attività industriali, commerciali, agricole, artigianali, turistiche e per la libera professione (Articolo 28, comma 2, del D.L. 34/2020).
  • Credito di imposta per riorganizzare e adeguare le sedi aziendali, per tutte le attività di impresa, arte e i liberi professionisti che lavorano in luoghi aperti al pubblico. La misura è disponibile anche per enti privati, del terzo settore e fondazioni. Il credito di imposta è del 60% dei costi del 2020 fino a 80mila euro (articolo 120 D.L. 34/2020).
  • Credito di imposta mirato alla sanificazione dei luoghi di lavoro e all’acquisto dei DPI, secondo quanto disposto dal D.L. 34/2020 (articolo 125). Questo bonus è riservato agli esercenti, professionisti, artisti, chi lavora nel Terzo Settore, ma anche gli enti religiosi. Il credito di imposta è del 60% delle spese sostenute nel 2020 per sanificare il luogo di lavoro e tutti gli strumenti usati dall’ente o l’impresa. Inoltre, può essere usato per acquistare dispositivi di protezione individuale e altri strumenti anti-contagio pensati per preservare la salute di lavoratori e utenti. L’azienda o l’ente può spendere fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario.

Come gestire la cessione dei crediti di imposta

Tutti questi crediti di imposta possono essere ceduti a partire dal 19 maggio 2020 ed esclusivamente fino al 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti beneficiari. La cessione si può effettuare sia in maniera totale che parziale ed ogni tipo di azienda o soggetto, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari. Tutti i dettagli di questo intervento sono stabiliti all’interno del Decreto Rilancio, comma 1, articolo 122.

I beneficiari a cui viene ceduto il bonus possono usarlo in compensazione secondo quanto stabilito dall’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Il credito non usato nell’anno di riferimento non potrà essere rimborsato. Inoltre, per venire ulteriormente in aiuto delle imprese, non verranno applicati i tradizionali limiti di utilizzo, ovvero quello di 700 mila euro per i crediti e alle compensazioni (articolo 34 L.388/2000) e il limite di 250mila euro all’anno per i crediti RU (articolo 1, comma 53, L. 244/2007).

Il soggetto cedente dovrà rispondere di eventuali usi illeciti del credito e altre contestazioni alle autorità di competenza. Le amministrazioni potranno infatti fare una verifica sulle spettanze dei crediti di imposta, e se la procedura fa emergere delle mancanze, inviare una sanzione al soggetto cedente. In particolare, le multe vengono applicate qualora si utilizzi il credito in misura maggiore rispetto a quello di cui si ha diritto. La gestione della cessione dovrà essere effettuata in via telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Contenuto:

Guadagna tempo e clienti con l’offerta digitale di Italiaonline

Servizio gratuito

Nessun obbligo

Promo esclusive

Parla con noi

È gratuito e senza impegno

Nome e Cognome*
Partita iva*
Numero di telefono*
* Campo obbligatorio
Cliccando sul tasto “RICHIEDI CONTATTO” accetti di essere ricontattato e accetti l’informativa privacy.
Richiesta inviata correttamente

Verrai ricontattato al più presto